I consiglieri comunali Angelo Barone, Maddalena Vella e Massimo Cirano, hanno inviato una nota alla Regione, alla Corte dei Conti, al Prefetto e all’Ato 1, segnalando possibili illegalità sulla delibera di giunta dell’internalizzazione del servizio idrico da parte del Comune.
Di seguito il testo completo:
Fatto
Con la delibera n° 10 del 05/02/2016 la Giunta Municipale di Bagheria propone al Consiglio comunale la internalizzazione della gestione provvisoria, per mesi 12 (dodici), del servizio idrico e fognario comunale.
Articolato da un ampio documento istruttorio, all’interno del quale si definisce la storia degli ultimi anni della gestione del Servizio Idrico integrato, la suddetta delibera di Giunta Municipale evidenzia alcuni aspetti formali e sostanziali che risulta necessario riportare per esteso. In particolare si riferisce che:
- Che in data 27 febbraio 2015, il Consiglio Comunale di Bagheria ha deliberato di
autorizzare l’ATO 1 PA di affidare in via transitoria ed emergenziale la gestione del
Servizio Idrico Integrato ad AMAP S.p.A., al fine di assicurare la gestione dei 42
Comuni che altrimenti resterebbero senza servizio fino al termine perentorio posto
dalla Legge 164/2014, entro il quale si dovrà disporre l’affidamento del Gestore
Unico;
Nella stessa delibera consiliare si chiedeva, dopo altri punti;
- Salvaguardare nei limiti e nei modi di legge i livelli occupazionali dei dipendenti ex APS in fallimento;
A supporto della propria determinazione di cui alla delibera n° 10 di Giunta Municipale, la stessa adduce le seguenti argomentazioni:
- L’art. 4, comma 13 della L.R. 2/2013 prevede che “i singoli comuni possono
consoziarsi” per la gestione idrica integrata costituendo società consortili a capitale
interamente pubblico e che la locuzione “possono”, in via induttiva, pone la facoltà
e non l’obbligo per il comune di doversi associare con altri comuni in luogo della
gestione singola, lasciando quindi aperta la possibilità di una gestione in forma
singola allorquando questa risulti conveniente per l’ente (quarto capoverso pag.5
della Delibera di Giunta Municipale);
- Considerato che in atto, la materia della gestione idrica e fognaria è ancora
fortemente caotica e tutt’altro che definita sul piano normativo organizzativo (non
sono ancora stati definiti i nuovi Ambiti Territoriali Ottimali né sono state
costituite le Assemblee Territoriali Idriche ai sensi della nuova normativa
regionale) e l’attuale situazione di stallo non lascia presagire tempi brevi nella
risoluzione della problematica de qua (secondo capoverso pag. 6 della Delibera di
Giunta Municipale).
Sulla base di quanto precedentemente argomentato l’Amministrazione conclude come segue:
- È intendimento di questa Amministrazione procedere alla gestione diretta ed in
forma singola della gestione del servizio idrico e fognario integrato fino al 31
dicembre 2016, al fine di scongiurare danno ambientale ed erariale, secondo le
seguenti direttrici:
5.1. Istituire il Servizio Comunale Idrico e Fognario incardinato nella Direzione
VIII LL.PP. e Servizi dando incarico al responsabile di detta Direzione di
costituire l’Ufficio per l’organizzazione diretta e in economia del servizio de
quo, con l’utilizzazione del personale dipendente comunale in particolare per
le attività di manovra alla rete idrica (chiusura ed apertura attraverso
calendarizzazione e turnazione) nonché di tutte quelle attività amministrative e
di direzione tecnica necessarie alla gestione operativa delle predetti reti;
5.2. ….;
5.3. Procedere alla predisposizione ed alla celebrazione di gare conformemente a
quanto prescritto nel D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei Contratti) per la
gestione dell’impianto di depurazione e delle attrezzature ad esso connesse (es.
pompa di sollevamento), per la manutenzione ordinaria e straordinaria della
rete idrica e fognaria compreso le opere inerenti i nuovi allacci e/o distacchi
alla rete;
5.4. Procedere alla selezione del contraente qualificato per il servizio di
fatturazione dell’utenza cittadina dei consumi idrici e dei costi di depurazione
fognaria relativi al periodo pregresso e quindi dal 16 settembre u.s. in poi,
nonché delle attività successive (invito a pagare, diffide, esazioni in forma
coattiva, ecc…);
5.5. …;
Considerazioni
I contenuti dell’atto istruttorio, a parere dello scrivente, contengono una serie di informazioni e valutazioni non corrispondente alla realtà dei fatti, condizioni, queste, che potrebbero rendere nulli, e nel caso più grave, illegittime le conclusioni a cui perviene l’atto amministrativo. In particolare si rileva quanto segue:
ü punto 1. Il consiglio comunale ha chiaramente manifestato il proprio intendimento
di affidare, in via transitoria ed emergenziale, ad un soggetto gestore (AMAP S.p.A.
a totale capitale pubblico) con know-how amministrativo-gestionale con funzione di
gestore unico dei 42 comuni dell’ATO 1 PA. In data 18 maggio 2015 l’AMAP S.p.A.
riceveva dall’ATO 1 PA l’affidamento temporaneo del S.I.I. fino al 30 settembre
- L’Amministrazione Comunale, in modo unilaterale, avoca a se la titolarità di
soggetto gestore del S.I.I. in data 18 settembre 2015, violando quanto stabilito
dall’ATO 1 PA. Nessun atto è stato sottoposto all’esame del consiglio comunale;
ü punto 2. Il principio di tutela del personale ex APS, esplicitamente richiesto dal
consiglio comunale in data 27 febbraio 2015, non viene riproposto nella delibera di
Giunta Municipale n° 10 del 5 febbraio 2016. Infatti si evince dal punto 5.1 della
presente quanto riportato nella suddetta delibera. Tale circostanza, se avallata dal
consiglio comunale, comporterebbe gravi conseguenze occupazionali;
ü punto 3. Il principio ispiratore della norma è quello che prevede la gestione dei beni essenziali su scala territoriale vasta, cosi come previsto dall’art. 8, comma 1, lettere
a), b) della Legge 36 del 5 gennaio 1994, recepita dalla Regione Siciliana con L.R.
n° 10 del 27 Aprile 1999. Erroneo è il riferimento normativo che fa riferimento alla
“possibilità dei comuni di consorziarsi” (è citato l’inesistente comma 13 dell’art. 4,
della L.R. 2/2013 invece che il medesimo comma ed articolo della L.R. 19/2015).
Inoltre si opera, surrettiziamente, un’interpretazione singolare (cit. “…in via
induttiva, pone la facoltà e non l’obbligo per il comune di doversi associare con
altri comuni in luogo della gestione singola, lasciando quindi aperta la possibilità di
una gestione in forma singola…”) della norma al fine di perseguire un’ipotesi
gestionale in evidente contrasto con la norma generale;
ü punto 4. Mendace è la dichiarazione sulla mancata definizione dei nuovi Ambiti
Territoriali Ottimali, definiti con apposito D.A. dall’Assessorato Regionale
all’Energia ed ai Servizi di Pubblica utilità il 28 gennaio 2016. Sull’ipotesi di
probabili ritardi nella definizione della norma di riassetto della gestione delle risorse
idriche, l’Amministrazione costruisce un iter che, in tutta evidenza, mira a
contravvenire, se no ad eludere, il principio di gestione unica del Servizio Idrico
Integrato. A sostegno di tale ipotesi risultano chiarificatrici le disposizioni di cui ai
precedenti punti 5.3, e 5.4 ove vengono riportati stralci della suddetta delibera di
Giunta Municipale n° 10 del 5 febbraio 2016.
Conclusioni
L’analisi dei contenuti della delibera di Giunta Municipale n° 10 del 5 febbraio 2016
evidenzia, a parere dello scrivente, in modo inequivocabile, il tentativo di porre l’amministrazione comunale di Bagheria al di fuori ed al di sopra della legge. In più parti del corpo della suddetta delibera si evincono tentativi di indurre il consiglio comunale a determinazione che potrebbero comportare violazioni normative nonché danno erariale all’ente. Ulteriore approfondimento merita la gestione, a far data dal 18 settembre 2015, del S.I.I., in modo particolare le procedura con le quali si è provveduto alla manutenzione della rete idrica, nonché alla gestione dell’impianto di depurazione.
Nei cinque mesi di gestione in ”house”, il costo di suddetti servizi ammonta a centinaia di migliaia di euro.
Poiché al sottoscritto consigliere comunale non sono concessi chiarimenti esaustivi da parte degli organismi consiliari preposti chiede alla SV, ciascuno per quanto di propria competenza, di voler esprimere parere circa la regolarità amministrativa dell’atto, la sua legittimità rispetto al disposto normativo di riferimento, l’eventuale potenziale danno all’erario, nonché presunti reati di natura amministrativa.
Allo scopo allega alla presente:
Copia della delibera di Giunta Municipale n° 10 del 5 febbraio 2016.