di Giacomo Aiello *
Con la finanziaria 2014 (l. 147/2013), apportata con decreto legge n. 151 del 30 dicembre 2013, vengono apportate modifiche al testo unico degli enti locali di cui al d.lgs. 267/2000, consentendo ai comuni a rischio dissesto, tra i quali ovviamente anche quello di Bagheria, di ripresentare un piano di riequilibrio entro 90 giorni dalla deliberazione consiliare di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis dello stesso t.u.e.l.
Tale emendamento, accolto in maniera quasi “messianica” in ambienti vicini all’attuale amministrazione comunale, merita una seria riflessione in quanto incide fortemente sul le sorti della nostra città.
A dispetto dei vari slogan di entusiasmo, “Bagheria è salva!”, è lecito ancora oggi, così come da un anno a questa parte, sostenere che all’orizzonte si intravedono ben poche prospettive di salvezza.
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di fatto, non comporta conseguenze migliori rispetto al procedimento del dissesto previsto dagli artt. 244 e ss. del t.u.e.l..
Con la procedura di riequilibrio finanziario si è persa, a tutt’oggi, la possibilità di un controllo “esterno” sui processi di risanamento, nonché, in prospettiva, l’unica possibilità di cambiare verso alla politica locale, attraverso la verifica di responsabilità di chi ha governato e di chi governa.
E’ lecito sostenere tutto ciò, col supporto del semplice dettato legislativo, si riportano di seguito le principali differenze tra dissesto e piano di riequilibrio, quali emergono dalla formulazione del t.u.e.l. (d. lgs. 267/2000), così come aggiornato e modificato a fronte dell’ultimo emendamento alla legge di stabilità.
Piano di riequilibrio | Dissesto |
Durata massima decennale (art. 243-bis, comma 5) | Durata ventennale di ammortamento del mutuo finanziato dallo Stato (art. 255, comma 2): impatto annuale dimezzato sulle finanze dell’ente rispetto al piano di riequilibrio |
Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o diniego del piano di riequilibrio di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3 (art. 243-bis, comma 4). | Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, di cui all’articolo 256, non possono essere intraprese azioni esecutive nei confronti dell’ente ( art248, comma 2). |
L’ente può deliberare le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita(art. 243, comma 8, lett. a); l’ente può accedere al Fondo di rotazione (…) ex art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) (art. 243, comma 8, lett. g). | Aumento delle tariffe di base per imposte e tasse locali nella misura massima consentita, eccetto che per la TARSU, per la quale devono essere applicate tariffe che garantiscano la copertura dei costi di gestione del servizio (art. 251, commi 1 e 5). |
L’ente locale , ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione, di cui all’articolo 263, comma 2, fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta per l’ultimo triennio antecedente (art. 259, comma 6). | Disposizione parimenti applicabile in caso di dissesto finanziario |
Non si rinviene una disposizione simile a quella di cui all’art. 248, comma 5 (responsabilità degli amministratori), applicabile in caso di dissesto. | gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati |
Si segnalano altresì le seguenti disposizioni in materia di rapporti tra ente strutturalmente deficitario e terzi creditori, applicabili in caso di dissesto e non in caso di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale:
– le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, delle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale , sono dichiarate estinte d’ufficio con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, (art. 248, comma 2);
– I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge (art. 248, comma 3);
– Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, di cui all’articolo 256, i debiti insoluti e le somme dovute per anticipazioni di cassa non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.
– Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione (art. 248, comma 4).
Da rilevare, altresì, come l’ente che abbia aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, e voglia “procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento”, deve essersi “avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a)”.
Quest’ultima condizione, considerata dalla legge presupposto necessario per accedere al Fondo di rotazione (come esposto nella tabella di cui sopra), considerando l’enorme mole di debiti fuori bilancio, rende di fatto inevitabile l’aumento di tutte le aliquote riferibili a tributi locali anche in caso di procedura di riequilibrio finanziario
Proprio in materia di Fondo di rotazione, si segnalano risvolti poco positivi: secondo quanto riporta “Il Sole 24 Ore”, la quota di riparto per abitante, attestata nel 2011 a 300 euro e scesa a 280 euro nel 2012, è crollata a 114 euro nel 2013. Dato, questo, che segnala ancor più la debolezza dell’istituto del riequilibrio finanziario.
Le considerazioni sopra svolte non nascono da un atteggiamento di rivalsa nei confronti dell’attuale classe politica ma dalla volontà di concepire la politica quale servizio ai cittadini, i quali meritano certamente chiarezza in merito a scelte che graveranno pesantemente sulla loro vita.
E’ stato detto che il dissesto non sarebbe solo una condanna per una classe ma per l’intera comunità; la verità è che la procedura di riequilibrio sarebbe certamente una condanna per la comunità, ma non per la classe politica.
* Componente Coordinamento Big Bang Bagheria