°
___
______
  • Minima ___°
  • Massima ___°
___
______
Aprile 18th 2024, giovedì
°
   ___
  • TEMPERATURA
    ° | °
  • UMIDITÀ
    %
  • VENTO
    m/s
  • NUVOLOSITÀ
    %
  • ALBA
  • TRAMONTO
  • VEN 19
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • SAB 20
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • DOM 21
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • LUN 22
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %

giovedì 18 Aprile 2024

giovedì 18 Aprile 2024

Bagheria. Il Tar accoglie il ricorso del Comune contro il Coinres

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
4 minuti

comune 2di Martino Grasso
Il Comune di Bagheria non dovrà versare i circa 7 milioni di euro richiesti dal Coinres, per il 2010 e 2011. Il Tar, infatti, ha dato ragione al Comune di Bagheria. Il Comune, attraverso l’avvocato Vittorio Fiasconaro, aveva impugnato il decreto l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in merito alla nomina del commissario ad Acta Ettore Ragusa, che era stato nominato per ottenere la somma di 7.157.265,81 euro a titolo di quota di compartecipazione del Comune ai costi di funzionamento del Coinres.
La sentenza è stata depositata l’altro ieri alla cancelleria del Tribunale di Palermo. L’estensore della sentenza è stato Giovanni Tulumello, mentre il presidente della prima sezione che si è espressa a favore del comune di Bagheria, era presieduta da Agostino Filoreto.
Fiasconaro nuovoIl Tar ha accolta le istanze dell’avvocato Fiasconaro.
Il Tribunale ha anche condannato l’assessorato regionale a pagare 2 mila euro per le spese legali.
Nella sentenza si sottolinea che “i crediti vantati dal Coinres,  conseguono ad una contabilizzazione, relativa agli anni 2010 e 2011, “strutturalmente inattendibile perché per detti anni il Coinres non ha ancora oggi né adottato né approvato alcun bilancio di previsione né consuntivo”;
b) che la nota del Collegio dei liquidatori del Coinres, allegata al ricorso, evidenzia la sussistenza di “macroscopiche inesattezze che alterano in modo considerevole sia il risultato d’esercizio che l’esposizione patrimoniale del consorzio.
Il Comune ricorrente svolge poi, nell’ambito della censura in esame, una serie di analitiche, e documentate, contestazioni del credito de quo.
La parte ricorrente, inoltre, lamenta l’inesistenza di un suo coinvolgimento procedimentale che, ove reso possibile, avrebbe posto in evidenza il difetto dei presupposti sostanziali per il legittimo esercizio del potere sostitutivo.
La tesi della parte ricorrente, in sostanza, è nel senso che il deficit di liquidità del Consorzio gestore, tale da pregiudicare la continuità dell’erogazione del servizio, non è da imputare al mancato adempimento delle obbligazioni gravanti sul Comune in forza del vincolo negoziale discendente dalla partecipazione al Consorzio medesimo, bensì in una inefficiente gestione delle attività di quest’ultimo: sicché il potere sostitutivo regionale sarebbe stato esercitato al di fuori dei presupposi sostanziali e procedimentali richiesti dalla norma attributiva e dalla Costituzione, allo scopo di porre comunque un rimedio alla riferita situazione contabile consortile. “
 

°
___
______
  • Minima ___°
  • Massima ___°
___
______
Aprile 18th 2024, giovedì
°
   ___
  • TEMPERATURA
    ° | °
  • UMIDITÀ
    %
  • VENTO
    m/s
  • NUVOLOSITÀ
    %
  • ALBA
  • TRAMONTO
  • VEN 19
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • SAB 20
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • DOM 21
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • LUN 22
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %