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venerdì 19 Aprile 2024

venerdì 19 Aprile 2024

Bagheria. Il Tar annulla il provvedimento di sgombero sul fiume Eleuterio

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Il Tribunale regionale amministrativo ha annullato uno dei 62 provvedimenti che erano stati firmati dal sindaco, lo scorso mese di novembre, per le case che sorgevano nei pressi del fiume Eleuterio.Una famiglia che aveva subito il provvedimento si era rivolta al Tar che nei giorni scorsi le ha dato ragione.
Il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva nel ricorso patrocinato dagli avvocati Giovanni Puntarello e Giuseppe Marcellino, partner dello studio Legalit avvocati associati.
Il 9 novembre, l’amministrazione comunale aveva deciso di ordinare lo sgombero di una quarantina di case, dopo l’esondazione del fiume Milicia a Casteldaccia che aveva provocato la morte di 9 persone, travolte dalla furia del fiume.
Il sindaco Patrizio Cinque aveva vietato in via cautelativa e temporanea la permanenza negli immobili dal primo di ottobre al 31 di marzo e ogni qual volta si sarebbe registrata un’allerta meteo.
“All’indomani dei fatti di Casteldaccia -sottolinea l’avvocato Puntarello-, il sindaco Cinque ritenne di emanare un’ordinanza con cui intimava a ben 62 famiglie di abbandonare le loro abitazioni site nella zona del fiume Eleuterio (che nulla ha a che vedere con il fiume Milicia oggetto di esondazione a Casteldaccia). Il Tar ha stigmatizzato l’atteggiamento del Comune di Bagheria che, ben conscio della situazione di dissesto idrogeologico, non ha attivato nessun iter amministrativo per porvi rimedio.”

La sede del Tar Sicilia ha però bloccato uno dei quaranta provvedimenti di sgombero invitando il Comune a rivedere la propria posizione. Per i magistrati l’ordinanza non è legittima.
Secondo l’ordinanza il Comune aveva disposto lo sgombero dopo una “complessa attività di controllo e di sopralluogo” nelle zone a rischio idrogeologico.
I giudici sottolineano che: “non viene indicata né la data né il numero di protocollo del verbale di sopralluogo effettuato”.
Mancherebbero i motivi che avrebbero portato a indicare come critiche le condizioni della villetta così da ordinarne lo sgombero.
Per il Tar le ordinanze contingibili e urgenti dei sindaci non possono durare per sempre.
I primi cittadini devono stabilire un limite di tempo oltre cui l’ordinanza non è più in vigore.
Il sindaco lo scorso 9 novembre aveva emanato l’ordinanza sottolineandone “la “pericolosità idraulica, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, tutelarli da eventuali rischi di inondazione presenti sul territorio, migliorare il territorio per affrontare, in sicurezza, le avversità atmosferiche e le allerta meteo”. Pe l’amministrazione comunale si trattava di sgomberi, temporanei e cautelativi, dal primo ottobre al 31 marzo di ogni anno, periodo che “verosimilmente coincide con le probabili piogge e temporali e con le situazioni di allerta meteo che vengono indicate dalla Protezione civile”.

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