Sul dissesto economico che il Comune di Bagheria rischia, abbiamo intervistato il commercialista e revisore dei conti, Nicolò Benfante, esperto in materia.
Dottor Benfante, quali sono le conseguenze di un possibile dissesto economico per il Comune di Bagheria?
“Fare una disamina senza un confronto è come fare i conti senza l’oste; purtroppo, da quanto appreso dagli organi di stampa locale e sulle diverse peripezie per quanto riguarda l’emendamento salva-dissesto (art. 383-bis) per il nostro Ente, non produrrà gli effetti sperati, anzi sono sempre ed ancor convinto che il minore dei mali sarebbe la dichiarazione di dissesto, per porre fine a questa lunga agonia.”
Quindi il tanto acclamato emendamento “salva-dissesto” non potrebbe bastare?
“E’ necessario fare il punto con una riflessione tecnico-professionale informando la cittadinanza sulle conseguenze che determinano il dissesto.
1) Mantenimento in bilancio di residui di dubbia esigibilità, prescritti o inesistenti;
2) Distrazione di somme soggette al vincolo di destinazione di bilancio;
3) Indicatori finanziari che individuano un Ente strutturalmente deficitario;
4) Inesistente controllo per danni erariali derivanti dai debiti accumulati per il servizio di raccolta rifiuti e conferimento in discarica;
5) Insorgere di debiti fuori programmazione;
6) Eccessivo costo della gestione politica;
7) Situazione debitoria per la definizione di numerosi contenziosi pendenti senza alcuna allocazione di somma contabile;
8) Mancata approvazione del piano consuntivo e conseguente risultato d’esercizio incognito;
9) Violazione del patto di stabilità interno,
10) Scarsa autonomia Impositiva;
11) Criticità di liquidità con ricorso perenne all’indebitamento in tesoreria;
12) Inattendibilità dei residui attivi a seguito mancata revisione straordinaria degli stessi;
13) Mantenimento della percentuale di costo del personale;
Questo in parte accompagnato da gestioni e scelte (se ve ne sono state) errate che perpetrate e reiterate nel tempo hanno inesorabilmente portato al collasso dell’Ente.”
Quindi secondo lei il dissesto potrebbe essere il male minore?
“Signori Amministratori l’Ente è imploso! Abbiamo fatto il botto! Ma perché non dichiarare il dissesto? Forse che emergerebbero quelle responsabilità di cui gli stessi amministratori potrebbero essere stati causa? (Art. 248 comma 5)
Forse non sarebbe più facile far ricadere nell’oblio del pregresso amministrativo di quanto accaduto solo ed esclusivamente alla cittadinanza?
Pur tuttavia, i nostri amministratori si ostinano a portare avanti un illusorio ed, aggiungo, virtuale piano di riequilibrio finanziario dalla durata decennale con annesso piano di manovra di lacrime e sangue per i cittadini.
Mi chiedo che senso abbia tutto questo, se la procedura di risanamento dell’ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. (art. 265 del D.Lgs. 267/2000.
Nella fattispecie societaria, per similitudine, oggi parleremmo di Concordato Preventivo, procedura concorsuale che molti amministratori di società stanno battendo, quale strada per evitare il fallimento perché insolventi, rischiando in prima persona ciò che è stato da loro realizzato ed appartenuto.
Penso che non sia tanto sottile la differenza tra quanto rischia l’amministratore di una società e quanto di un ente locale, tra la perdita del patrimonio personale e l’accollo dei debiti alla cittadinanza.
La situazione finanziaria del nostro ente si trova in una situazione di perenne stallo economico che non riesce più a garantire alla cittadinanza quella Parvenza di legalità anche e solo per i servizi. E’ stato raggiunto l’apice di tutti quegli indici che rappresentano una costante; malgrado tutti gli sforzi immani, non riusciremo a dimostrare il miglioramento previsto per la condizione di ente strutturalmente deficitario.
Forse non tutti sanno che nel presentare un piano di riequilibrio all’assemblea cittadina che deve valutarlo e, se vi sono gli estremi approvarlo con un grande senso di responsabilità, occorre avere la certezza sia dei debiti sia dei crediti, sia dei fornitori sia dei creditori, etc…”
Secondo lei non c’è certezza sui debiti?
“Assolutamente no. Non abbiamo certezza dell’ammontare dei debiti fuori bilancio, non abbiamo certezza dell’ammontare delle pendenze giuridiche, non abbiamo certezza di copertura.
Ad oggi l’unica certezza che ci può garantire l’amministrazione è il dubbio.
Oggi la cittadinanza vuole ed ha bisogno di certezze, la matematica non è una illusoria opinione, i bilanci purtroppo si chiudono con i numeri e non con giudizi politici; penso che non sia più il tempo del mantello politico che sovrasta su ogni cosa e copre tutto nell’illusorietà momentanea. Forse è arrivato il momento di fare i conti.
Continuiamo nell’analisi al fine di non ingenerare confusione.
Per conoscenza della cittadinanza, il Commissario ad acta del comune di Milazzo in data 11 Gennaio 2013 ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 267/2000 ha dichiarato il dissesto del comune in attuazione a quanto disposto dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Sicilia con la deliberazione n° 359 del 14 Novembre 2012.
Vi rimando alla lettura degli articoli, che trovate in fondo a questa intervista.”
Quali sono secondo lei le soluzioni per risollevare la città e il futuro dei giovani?
“A questo interrogativo, e vi assicuro non è facile rispondere anzi è la parte più gravosa e pesante del mio intervento, posso semplicemente affermare con modestia d’animo, che è arrivato il momento del cambiamento;
E’ arrivato il momento di ricominciare guardando il passato, ripercorrendo il futuro dei nostri nonni ma con sinergie e competenze diverse, “ab rure in urbe, adesso ad urbe in rure”, è ritornato il momento di fare bottega, di cominciare a fare impresa di mestieri andati perduti, di rivedersi e ravvedersi nel piccolo commercio. Dare il massimo in un percorso di studi, per acquisire le competenze tecnico-professionali per potere scendere nella società e confrontarsi con gli altri.
Solo nel 2013, in Italia, si sono contati oltre 10.000 fallimenti, per non parlare di quelle procedure concorsuali che molte società, agonizzanti stanno percorrendo, o delle normali chiusure di attività per il mancato raggiungimento dello scopo sociale o oserei dire per l’incertezza del mancato sguardo al futuro presente. Sono oramai trascorsi i periodi della colonizzazione urbana, il percorso tracciato alla conquista del palazzo del potere risulta obsoleto.
Quale futuro per i giovani bagheresi, quali prospettive per le piccole e medie imprese, usciremo fuori da questo Oroboro che ci attanaglia con le sue spire spingendoci lentamente verso il basso?
Penso proprio che è giunto il momento di/per ricominciare.”
Articoli legati al dissesto finanziario
Art. 244 (Dissesto finanziario)
Comma 1 recita: si ha lo stato di dissesto se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi di cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio), nonché con le modalità di cui all’art. 194 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) per le fattispecie ivi previste.
Comma 2: Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.
Art. 245 (Soggetti della procedura di risanamento)
Comma 1: Soggetti della procedura di risanamento sono l’organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell’ente.
Comma 2: L’organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consenti dalla legge.
Comma 3: Gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
Art. 246 (Deliberazione di dissesto)
Comma 1: la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
Comma 2: La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione.
Comma 3: L’obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell’art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali) comma 3.
Comma 4: Se, per l’esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l’ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall’art. 191 (Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese)comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all’art. 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell’organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell’ente, sono differiti al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
Comma 5: Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell’organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.
Art. 247 (Omissione della deliberazione di dissesto)
Comma 1: Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l’organo regionale di controllo venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all’ente e motivata relazione all’organo di revisione contabile assegnando un termine non prorogabile, di trenta giorni.
Comma 2: Ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
Comma 3: Decorso infruttuosamente tale termine l’organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
Comma 4: Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente, ai sensi dell’art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali).
Art. 248 (Conseguenze della dichiarazione di dissesto)
Comma 1: A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261 (Istruttoria e decisione sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato), sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
Comma 2: Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 (Liquidazione e pagamento della massa passiva), non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
Comma 3: I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di disseto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge.
Comma 4: Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessino sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
Comma 5: Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile.