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venerdì 29 Marzo 2024

venerdì 29 Marzo 2024

Bagheria. Torna la zona arancione. Cosa si può fare e cosa no. Riaprono i negozi

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bagheria nuova 1
5 minuti

Bagheria da oggi è tornata zona arancione. 
La decisione del presidente della Regione Nello Musumeci arriva sulla base della relazione dell’Asp.
Cosa cambia da oggi.
Riaprono i negozi, parrucchieri e barbieri, maggiore apertura anche sugli spostamenti dopo il nuovo decreto nazionale entrato in vigore lunedì scorso. Vietato consumare cibi e bevande all’interno di bar e ristoranti: restano asporto e domicilio. Così pure, il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Spostamenti
In zona arancione è sempre consentito spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case.

Visite ad amici e parenti
Entrando in vigore la zona arancione, anche a Bagheria è possibile, all’interno del comune, andare a trovare una sola volta al giorno parenti e amici, in massimo 4 persone oltre ai minori conviventi.
È possibile svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale ma non sono consentiti né gli sport di contatto né quelli di squadra. 
Per la scuola, valgono le stesse regole delle zone gialle: infanzia, elementari e medie in presenza, superiori almeno al 70%. Anche qui, all’università esami e tesi di laurea in presenza.

Bar e ristoranti
In zona arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: fino alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18 alle 22, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina.
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Negozi
Riaprono le attività commerciali diverse dalla ristorazione e di vendita al dettaglio, come negozi d’abbigliamento, parrucchieri e barbieri. Resta comunque obbligatorio tenere conto delle misure anti-Covid, dunque obbligo di mascherine, distanziamento interpersonale di almeno un metro, ingressi contingentati, dispenser con gel igienizzanti, la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Sport
È consentito svolgere attività sportiva all’aperto e a livello individuale, nell’ambito del proprio comune di residenza. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

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