La Corte dei Conti di Palermo ha assolto l’attuale sindaco Giovanni Di Giacinto, il suo predecessore Fabio Spadafora e due funzionari comunali, Maria De Nembo e Alfio Tornese, che erano stati accusati di danno erariale in ambito di abusivismo edilizio.Il collegio giudicante composto dai magistrati Guido Carlino Presidente, Giuseppa Cernigliaro consigliere e Francesco Antonino Cancilla, primo referendario, ha assolto i due amministratori e i due tecnici.
Il sindaco Di Giacinto era difeso dagli avvocati Massimiliano Miconi e Domenico Pitruzzella, Fabio Spatafora dall’avvocato Gaspare Lo Iacono, mentre Maria De Nembo da Giuseppe Immordino e Giuseppe Nicastro e Alfio Tornese da Daniela Di Carlo.
I quattro erano accusati di presunto danno erariale determinato da grave negligenza.
Le accuse erano mosse, in relazione al contrasto all’abusivismo edilizio, nel comune di Casteldacca, di mancata percezione del corrispettivo dovuto dai privati per l’utilizzazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio degli enti territoriali.
Il fascicolo era stato inviato dalla Guardia di Finanza alla Procura.
Il presunto danno erariale riguardava 31 immobili realizzati abusivamente, acquisiti al patrimonio del Comune di Casteldaccia per la mancata ottemperanza, da parte delle ditte proprietarie, all’ordine di demolizione dei medesimi beni.
La Procura, il 3 novembre 2017 ha formulato la contestazione preliminare, notificata ai sindaci, quali vertici dell’amministrazione, nonché ai responsabili della gestione del patrimonio immobiliare e della repressione dell’abusivismo edilizio nel periodo 2008/2017.
Secondo la Procura era stato fatto cadere in prescrizione, per negligenza, il diritto dell’amministrazione comunale ad una indennità per l’occupazione degli immobili abusivi da parte dei privati. Dal 1° gennaio 2013 era stato contestato agli organi comunali di non aver intrapreso alcuna attività volta al contrasto effettivo del fenomeno dell’abusivismo edilizio.
Il danno era stato quantificato nella complessiva somma di 478.325,81 euro.
Sia Di Giacinto, Spatafora e i tecnici hanno negato qualunque addebito.
Per la Procura ci sarebbe stata una “condotta omissiva caratterizzata da grave negligenza, in quanto protrattasi per anni e con riferimento ad un settore di grande rilievo, sotto il profilo economico e sociale.”
Per la Procura Di Giacinto e Spatafora, che si sono succeduti nel decennio nella carica di Sindaco, la loro responsabilità erariale discende sia dall’omessa adozione delle misure consequenziali alle competenze in materia di abusivismo in capo al sindaco, sia dall’omessa vigilanza quali organi responsabili dell’amministrazione comunale.
La Procura aveva anche individuato le singole responsabilità dal punto di vista economico.
La difesa ha di contro sottolineato l’infondatezza e l’inammissibilità dell’azione di responsabilità erariale.
I legali hanno aggiunto che il dirigente avrebbe dovuto e potuto pretendere il pagamento di corrispettivi per l’occupazione degli immobili abusivi, soltanto qualora il consiglio comunale avesse approvato lo specifico regolamento previsto dalla legge regionale.
“In ogni caso, gli immobili in questione non sono mai stati inseriti nell’inventario dei beni comunali e, trattandosi di immobili abusivi, non sono commerciabili e non possono essere oggetto di utilizzazione economica, salve le ipotesi particolari previste dalla legge regionale”.
La difesa ha pertanto insistito sul fatto che l’omessa adozione della deliberazione consiliare prevista dalla legge regionale “impedisce di ravvisare qualsivoglia responsabilità in capo al funzionario del settore del patrimonio, gli immobili abusivi sono inagibili e inabitabili, sicché non sono suscettibili di locazione”.
Il collegio giudicante, dopo avere ascoltato tutte le parti, ha assolto i quattro imputati sottolineando che “non può trovare accoglimento la tesi formulata dal Pubblico Ministero, secondo cui gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune sarebbero tutti immediatamente suscettibili di utilizzazione economica. Invero, pur laddove si volesse comunque affermare l’acquisizione automatica ed ope legis di tali beni nel patrimonio dell’Ente territoriale, nel caso in esame non sussistono i presupposti giuridici e fattuali per l’utilizzazione economica.”