I gruppi di minoranza “Per Casteldaccia” e “Casteldaccia Giovani” hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Fabio Spatafora.
Affinchè la mozione passi, deve essere votata da 14 consiglieri su 20.
I presentatori della mozione sono 8, occorrono quindi altri 6 voti.
I presentatori del documento sono: Rosario Fricano, Franco Guttilla, Giuseppe Piazza, Rosa Magro e Maria Pia Di Salvo del gruppo “Per Casteldaccia” e Gianluca Panno, Maurizio Nasca e Nunzia Liga del gruppo“Casteldaccia Giovane”.
La mozione sarà discussa nel corso del consiglio comunale convocato per domani alle 18,00, nei locali del centro diurno in via Ugo La Malfa.
Ecco il testo completo della mozione
OGGETTO: Mozione di sfiducia al Sig. Sindaco del Comune di Casteldaccia (PA), Fabio Spatafora, ai sensi dell’art. 10, della legge regionale della Regione Siciliana n. 35, del 15/09/1997, così come sostituito dall’art. 2, comma 1, della L. R. n. 25/2000 e modificato dall’art. 7 della legge elettorale n. 6, del 05/04/2011, pubblicata nella G.U.R.S. n. 16 del 11/04/2011 (come esplicitata nella circolare assessoriale n. 6, del 12 marzo 2012, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali) – nonché ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale di Casteldaccia in data 04/11/2008.
I sottoscritti Consiglieri Comunali, in carica presso il Comune di Casteldaccia:
“PREMESSA IN DIRITTO E PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI”
La normativa citata in oggetto prevede che la mozione di sfiducia al Sindaco deve essere “motivata e sottoscritta” da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati (nel caso del Comune di Casteldaccia, quindi, da almeno otto Consiglieri Comunali) ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Per essere approvata, la mozione deve essere votata favorevolmente da almeno i due terzi dei consiglieri assegnati (nel caso del Comune di Casteldaccia da almeno quattordici Consiglieri) e, in caso di approvazione, ne consegue l’immediata cessazione degli Organi del Comune.
E’ bene precisare che la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la presentazione e l’approvazione della mozione di sfiducia presentata dai Consiglieri Comunali nei riguardi del Sindaco, rigettando le richieste avanzate per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa suddetta, per asserito contrasto con gli articoli 1, 48 e 97 della Costituzione, precisando che, riguardo l’art. 1, non può dirsi in contrasto con il principio che la sovranità appartiene al popolo, per la previsione che il Consiglio Comunale, mediante voto di sfiducia, possa far cessare dalla carica il Sindaco direttamente eletto dal popolo, poiché dalla sua approvazione ne consegue anche lo scioglimento del medesimo Consiglio ed il ricorso ad una nuova consultazione popolare che ristabilisca le forme della necessaria collaborazione fra i due Organi di Governo del Comune.
Non viola nemmeno l’art. 97 perché in un sistema in cui è anche previsto il voto disgiunto “la governabilità dell’ente locale non è assunta come valore assoluto” (sentenza n. 107 del 1996), ma anche perché detta previsione non può essere riferita ai rapporti tra gli Organi di Governo del Comune, i quali assumono, relativamente all’ambito di applicazione dell’Ente Locale, valenza intrinsecamente politica e quindi non possono essere valutati alla luce di un principio che si riferisce invece all’attività dell’Amministrazione, che si svolge “senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall’ordinamento” (sentenza n. 453, del 1990).
Infine il riferimento all’art. 48 della Costituzione è stato ritenuto dalla Corte priva di qualsiasi pur minima motivazione.
Con riguardo invece alla giurisprudenza amministrativa in merito alla qualificazione sostanziale ed al contenuto giuridico della motivazione richiesta dalla normativa citata in oggetto, ai fini della corretta e legittima approvazione della mozione di sfiducia, è stato più volte e correttamente rilevato che la legge prevede, quale condizione di legittimità della mozione di sfiducia al Sindaco, solamente che essa sia “motivata” ma che non contiene ulteriori precisazioni sulle modalità di questa motivazione.
Di conseguenza, è stato giustamente ritenuto, che la motivazione della sfiducia al Sindaco può essere non soltanto di natura giuridico-amministrativa, cioè riferita alle sue conclamate inadempienze e violazioni rispetto al programma amministrativo di governo, depositato dallo stesso Sindaco al Comune al momento della presentazione della propria candidatura, ma anche di carattere esclusivamente politico. Può legittimamente basarsi sulla diversità di orientamento politico tra Sindaco e Maggioranza Consiliare, nonché alle conflittualità tra gli Organi Comunali, con il dissenso da parte dell’Organo Assembleare sulla gestione adottata dal Sindaco; ancora alla “frantumazione” della Maggioranza dei Consiglieri nell’approvazione degli atti dell’Amministrazione, mediante bocciature o mancanza del numero legale.
Per dette ragioni, la mozione di sfiducia al Sindaco è caratterizzata da una elevatissima discrezionalità, sindacabile solamente in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti (TAR Sicilia Catania, sez. III, 12 maggio 2011 – in senso conforme – Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, 28 settembre 2007, n. 886).
In altri termini, la mozione di sfiducia al Sindaco, adottata dal Consiglio Comunale, rientra fra i provvedimenti caratterizzati da un’elevatissima discrezionalità, la cui motivazione può essere anche incentrata su una diversità di orientamenti politici fra Sindaco e Maggioranza Consiliare, per cui non deve essere motivata in riferimento a precise inadempienze del Sindaco rispetto al programma in base al quale è stato eletto (TAR Sicilia Palermo sez. I, 20 agosto 2007, n. 1955 – nonché, con riferimento alla normativa nazionale, TAR Lombardia Milano, sez. I, 5 febbraio 2009, n. 1145).
Sicché, di fronte ad una “motivazione politica”, (sussistente nel caso specifico che si sta discutendo), le eventuali ed ulteriori “aggiunte” di considerazioni e contestazioni di ripetute inadempienze e violazioni da parte del Sindaco rispetto al programma in base al quale è stato eletto risulterebbero “irrilevanti ed inutili” ai fini della legittimità dell’approvazione della mozione di sfiducia, nella quale vengono esplicitate le ragioni politiche della sfiducia stessa, sfuggono alla cognizione del Giudice amministrativo, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
Tuttavia, ad abundantiam, verranno velocemente passate in rassegna non solo le “motivazioni politiche” della sfiducia al Sindaco, ma anche quelle “giuridico-amministrative”, che pur non mancano, rispetto al suo programma elettorale.
“MOTIVAZIONE DI CARATTERE POLITICO
Sin dall’insediamento ha disatteso il mandato politico popolare.
Si aggiunge inoltre, che la composizione dell’ attuale coalizione di maggioranza è frutto di accordi personalistici, senza alcun riferimento alla condivisione di una, seppur minima, parte del programma elettorale che ad oggi risulta essere totalmente disatteso; in particolare si evidenzia che a tre anni dalle elezione non risulta:
nessuna riorganizzazione del SUAP
nessun “Municipio Amico”
nessun diritto allo studio
nessun risparmio sui rifiuti a fronte di decine di licenziamenti
nessuna raccolta differenziata
nessun incentivo alle attività produttive
nessuna politica giovanile
nessun “forum dei giovani”
azzeramento totale del welfare
abbandono totale del quartiere orestagno cutelli
“MOTIVAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO”
Molteplici violazioni contestate ed accertate dall’ufficio ispettivo degli enti locali:
mancata risposta ad interrogazione avente per oggetto abbonamenti alunni pendolari presentata in data 21 ottobre 2014 prot. N. 15309, violazione già accertata e contestata da parte dell’ufficio ispettivo dell’assessorato autonomie locali, chiusura di procedimento prot. 0004265 del 24 marzo 2015;
mancata trasmissione da parte del Sindaco della relazione prodotta al commissario ad acta dott. Azzarello come da richiesta dello stesso prot. 14430 del 07 ottobre 2014, richiesta dal consigliere comunale in data 05 novembre 2014 prot. 16173; violazione già accertata e contestata da parte dell’ufficio ispettivo dell’assessorato autonomie locali, chiusura di procedimento prot. 0004265 del 24 marzo 2015;
mancata risposta ad interrogazione avente per oggetto nomina responsabile della corruzione della trasparenza e dell’integrità presentata in data 2 dicembre 2014 prot. N. 17873; violazione già accertata e contestata da parte dell’ufficio ispettivo dell’assessorato autonomie locali, chiusura di procedimento prot. 0004265 del 24 marzo 2015;
mancata risposta ad interrogazione avente per oggetto chiusura ufficio tributi presentata in data 2 dicembre 2014 prot. N. 17875, violazione già accertata e contestata da parte dell’ufficio ispettivo dell’assessorato autonomie locali, chiusura procedimento prot. 0004265 del 24 marzo 2015;
mancata risposta ad interrogazione avente per oggetto rilascio concessioni edilizie presentata in data 2 dicembre 2014 prot. N. 17875, violazione già accertata e contestata da parte dell’ufficio ispettivo dell’assessorato, autonomie locali, chiusura procedimento prot. 0004265 del 24 marzo 2015;
mancata risposta ad interrogazione avente per oggetto lavori presso piazza Matrice presentata in data 5 dicembre 2014 prot. N. 18168, violazione già accertata e contestata da parte dell’ufficio ispettivo dell’assessorato autonomie locali, chiusura procedimento prot. 0005674 del 16 aprile 2015;
mancata risposta ad interrogazione avente per oggetto mancata approvazione bilancio di previsione 2014 presentata in data 5 dicembre 2014 prot. N. 18169, violazione già accertata e contestata da parte dell’ufficio ispettivo dell’assessorato autonomie locali, chiusura procedimento prot. 0005675 del 16 aprile 2015;
mancata risposta ad interrogazione avente per oggetto Piano Regolatore Generale presentata in data 16 dicembre 2014 prot. N. 18511,violazione già accertata e contestata da parte dell’ufficio ispettivo dell’assessorato autonomie locali, chiusura procedimento prot. 0005679 del 16 aprile 2015
mancata risposta ad interrogazione avente per oggetto risparmio costo servizio rifiuti 2013 presentata in data 22 dicembre 2014 prot. N. 18776, violazione già accertata e contestata da parte dell’ufficio ispettivo dell’assessorato autonomie locali, chiusura procedimento prot. 0005678 del 16 aprile 2015
mancata risposta ad interrogazione avente per oggetto D.L. 35/2013 presentata in data 22 dicembre 2014 prot. N. 18777,violazione già accertata e contestata da parte dell’ufficio ispettivo dell’assessorato autonomie locali, chiusura procedimento prot. 0005677 del 16 aprile 2015
mancata risposta ad interrogazione avente per oggetto Avvisi di accertamento presentata in data13/01/2015prot. N. 323; violazione già accertata e contestata da parte dell’ufficio ispettivo dell’assessorato autonomie locali, chiusura procedimento prot. 0006780 del 05 maggio 2015
mancata risposta ad interrogazione avente per oggetto Piano anticorruzione e trasparenza presentata in data 13/01/2015 prot. N. 324 violazione già accertata e contestata da parte dell’ufficio ispettivo dell’assessorato autonomie locali, chiusura procedimento prot. 0006777 del 05 maggio 2015
mancata risposta ad interrogazione avente per oggetto art.193 commi 1 e 2 e art.194 del DLGS 267/2000 presentata in data 13/01/2015 prot. N. 401;
ha omesso di relazionare nei termini previsti dalla legge al consiglio comunale, la revoca degli assessori, determina di revoca del sindaco n.15 del 12 agosto 2014, comunicata al consiglio comunale senza essere inserita all’ordine del giorno, in data 30 settembre 2014, contrariamente a quanto previsto dall’art.12 comma 9 della legge regionale n.07 del 26/08/92 che in caso di revoca di uno o più componenti della Giunta, il sindaco deve, entro 7 giorni fornire al Consiglio Comunale circonstanziata relazione sulle ragioni del provvedimento e che l’art.25 comma 10 dello statuto comunale stabilisce che detta comunicazione avvenga entro 15 giorni. Si precisa che non è stato rispettato nessuno dei suddetti termini (comunicazione avvenuta dopo 49 giorni) con grave mancanza di rispetto del ruolo del consiglio comunale, come accertato e contestato dal dipartimento regionale dell’assessorato autonomie locali servizio 3 “vigilanza e controllo degli enti locali – ufficio ispettivo”; violazione già accertata e contestata da parte dell’ufficio ispettivo dell’assessorato autonomie locali, chiusura di procedimento prot. 0004541 del 26 marzo 2015;
ha omesso di presentare la prima relazione annuale, prevista dall’art.21 dello statuto comunale, nonché dalla legge regionale 7/92 così come modificato dall’art.127, comma 22, della legge regionale 17/2004, sullo stato di attuazione del programma elettorale, già sollecitata, inutilmente, in sede di consiglio comunale in data 30 settembre 2014 da parte del consigliere comunale Liga e presentata con grave ritardo trascorsi oltre 20 mesi dall’insediamento, presentazione avvenuta in seguito a diverse sollecitazione da parte dell’ufficio ispettivo assessorato enti locali;
ha omesso tutt’oggi di presentare la seconda relazione annuale, prevista dall’art.21 dello statuto comunale, nonché dalla legge regionale 7/92 così come modificato dall’art.127, comma 22, della legge regionale 17/2004, sullo stato di attuazione del programma elettorale.
Ha sempre adottato e fatto approvare oltre i termini previsti per legge (successivamente all’anno finanziario) i bilanci di previsione nonché’ i bilanci consuntivi.
Nonostante abbia elevato al massimo le aliquote fiscali, ha adottato il bilancio di previsione 2015, in data 07 marzo 2016, in disequilibrio e sforando il patto di stabilità interno cosi come attestato dal parere negativo dal revisore dei conti, mettendo a rischio patrimoniale i consiglieri comunali che in sede di consiglio comunale approveranno lo schema di bilancio di previsione 2015.
Tanto premesso e ritenuto, si conclude chiedendo:
al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione dell’apposita seduta del Consiglio Comunale, nei termini e modi di legge, al fine di discutere e deliberare in merito alla presente proposta di mozione di sfiducia al Sindaco, rivolgendo l’invito a tutti i Consiglieri Comunali a presentare ed approvare la presente mozione, guardando agli interessi generali e collettivi della nostra Comunità e dei Casteldaccesi, anziché a quelli personali e di gruppo, scrivendo anticipatamente la parola FINE a questa dannosa Sindacatura.