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venerdì 29 Marzo 2024

venerdì 29 Marzo 2024

Altavilla Milicia. "In morte dello Stato Italiano". di Nino Parisi

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9 minuti

parisidi Nino Parisi *
Il sindaco e gli assessori del disciolto Comune di Altavilla Milicia si uniscono al cordoglio del popolo italiano per la morte dello Stato.
Nel mese di Febbraio 2014 il Comune di Altavilla Milicia è stato sciolto per infiltrazioni mafiose sulla base di una suggestiva e delirante relazione a firma del Prefetto di Palermo (dott.ssa …. Cannizzo, poi trasferita per coinvolgimenti nello scandalo che ha colpito la Dott.ssa Saguto, Presidente della sezione “misure reali e di prevenzione” del Tribunale Penale di Palermo).
Lo scioglimento del Comune avvenne senza neanche un previo accesso ispettivo (come richiesto dalla Legge) tanto furono giudicati gravi dal Ministro Angelino Alfano (uomo tutto d’un pezzo, quando si tratta degli altri) i fatti esposti nella relazione prefettizia.
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (manco a dirlo) firmò il decreto di scioglimento, che fu poi opposto nei termini di legge davanti al TAR del Lazio.
Il TAR accolse il ricorso degli esponenti analizzando e smontando ogni singola contestazione in quanto non dimostrata e destituita di fondamento. Il 22.7.2015 un avvocato degli esponenti notificò all’avvocatura dello Stato, costituitasi per la Pubblica Amministrazione, la sentenza di accoglimento.
Avverso detta sentenza fece appello al Consiglio di Stato l’avvocatura erariale che confessava, in seno all’atto di gravame, d’aver avuta notificata la sentenza di primo grado il 22.7.2015 (dichiarava testualmente “la sentenza è stata depositata il 7.7.2015 e notificata in data 22.7.2015 a mezzo di posta elettronica certificata”). L’appello erariale era stato, però, proposto oltre i termini rispetto alla confessata notifica, poiché da questa erano scattati i termini brevi per impugnare, ulteriormente dimidiati per la natura del rito abbreviato applicato in materia.
Gli avvocati degli esponenti eccepivano, conseguentemente, la tardività dell’appello e l’ineludibile passaggio in giudicato della sentenza di prime cure.
Il Consiglio di Stato, invece, accoglieva l’appello dell’avvocatura non solo disattendendo l’eccezione di giudicato, giacchè a suo avviso la notifica via pec era stata fatta ad un indirizzo pec sbagliato, ma inoltre, nel merito, giudicava gravi le condotte (ritenute, invece, indimostrate dal TAR Lazio)  sulla base di documenti che non avevano mai avuto ingresso nella causa, che i consiglieri ed i loro difensori non avevano mai potuto leggere (e tutt’ora non conoscono né immaginano), e che, da un punto di vista processuale, neppure esistevano. L’avvocatura dello Stato nel giudizio al Tar Lazio aveva omesso di produrre i documenti su cui s’era fondato lo scioglimento (neanche è stata mai prodotta la relazione prefettizia completa), malgrado il TAR glielo avesse ordinato con apposita ordinanza.
Senza smettere di credere nello Stato Italiano, si depositava ricorso per revocazione al Consiglio di Stato lamentando il duplice errore di fatto ex art. 295 n. 4 c.p.c.:

  • il primo relativo all’omessa considerazione da parte del Consiglio del fatto processuale della confessione (da parte dell’Avvocatura dello Stato) di aver avuta notificata la sentenza con conseguente tardività dell’appello.

Il Consiglio di Stato non aveva, infatti, considerato che la stessa avvocatura nel proprio tardivo appello aveva confessato che “la sentenza gli era stata notificata il 22.7.2015”. La confessione rientra nella categoria del fatto giuridico, più esattamente dell’atto giuridico in senso stretto, e fa piena prova di ciò che si confessa, a prescindere dalla volontà del confitente. L’affermazione teorica del Consiglio di Stato che la pec di destinazione fosse irregolare era, quindi e comunque, superata dalla confessione dell’avvocatura che aveva dichiarato d’averne avuto conoscenza piena e legale in una determinata data. La confessione era, cioè, prova che la notifica aveva raggiunto il suo scopo e che, quindi, l’appello era sicuramente intempestivo per espressa confessione dell’avvocatura.

  • Il secondo motivo di revocazione, forse ancora più grave, gli era che la sentenza d’appello faceva riferimento a fatti, circostanze, intercettazioni ed investigazioni che non erano mai entrati negli atti del procedimento e di cui non s’è mai potuta leggere una sola pagina. Il motivo revocatorio, quindi, verteva sul dato che i fatti contestati erano incontrastabilmente esclusi dagli atti di causa non avendo mai l’Avvocatura, malgrado gli fosse stato ordinato dal TAR Lazio, prodotto in giudizio i documenti richiesti che avrebbero dovuto sostenere le accuse formulate contro gli esponenti. In sostanza non si era trattato di un giudizio, ma di un mero pregiudizio perché agli atti non si rinveniva un solo documento relativo alle accuse mosse agli esponenti. I Giudici d’appello avevano citato verbali, intercettazioni che non sono mai state prodotte dall’avvocatura e che gli esponenti non hanno mai potuto leggere. La lesione del diritto di difesa trova un precedente simile solo nel processo kafkiano di Josef K.

Con una sentenza la cui stringatezza è inversamente proporzionale al rilievo dei valori democratici in questione, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso sostenendo che non lamentasse degli errori di fatto che, invece, erano stati espressi in maniera così semplice che pure un bambino li avrebbe colti: 1) mancata considerazione del fatto della confessione (emergente ictu oculi dall’atto d’appello) 2) i fatti contestati venivano incontrastabilmente esclusi poiché agli atti di causa non era presente alcun documento da cui i Giudici avevano tratto le loro conclusioni.
I fatti appena esposti non rispondono ai requisiti minimi che dovrebbe garantire uno Stato di diritto perché, pur essendo stati esperiti tutti i mezzi di gravame per correggere uno scioglimento scriteriato e vaneggiante (giudizio che in realtà si era ottenuto dagli imparziali Giudici del TAR Lazio), ci si è scontrati con la faziosità del Consiglio di Stato i cui componenti – giova ricordarlo – sono, per un quarto, di nomina del Governo. Il Consiglio di Stato s’è, quindi, abbassato ai voleri della politica governativa senza tenere in alcun conto di quelli che il TAR Lazio aveva considerato come diritti democratici, e quindi diritti primari ed inviolabili garantiti dalla Costituzione.  I magistrati del Consiglio di Stato, pur potendo correggere le storture proprie dell’approssimazione burocratica (come aveva fatto il TAR Lazio), le hanno, invece, avallate e giustificate, anche se i valori in ballo fossero gli stessi su cui si fonda la Costituzione: i valori democratici. Persone che sono state votate dalla gente e che lottavano infaticabilmente per la gente sono state sciolte con un tratto di penna senza che si dimostrasse o ci si avvicinasse a provare, al di là di farneticanti teoremi, alcun loro coinvolgimento in logiche criminali e del malaffare.
Gli esponenti cercheranno alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo quella giustizia che è stata loro negata in Italia ormai ridotta ad un paesino di provincia in cui le decisioni assunte nelle stanze buie del potere riescono a prevalere sulla luce sfavillante della giustizia e della verità.
*ex sindaco Altavilla Milicia

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