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martedì 23 Aprile 2024

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Nuovi accoglimenti su ricorso Tari 2014

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4 minuti

di Nicolò Benfante

Come già ho avuto modo di pubblicare in precedenza, continuano sempre più a profilarsi orientamenti giuridici in accoglimento dei ricorsi presentati, da parte di alcune sezioni della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, riguardo la TARI 2014 emessa dal Comune di Bagheria.Recentemente la sezione n° 04 nel pronunciare la sentenza di accoglimento del ricorso depositata in segreteria il 07 Maggio 2019, ha emesso il seguente dispositivo: 
Accoglie il ricorso. Compensa le spese del giudizio”.
Questa ulteriore sentenza, nello specifico, annulla del tutto l’atto impugnato e disapplica la deliberazione in atti in quanto “il comune, pur essendosi legittimamente avvalso della facoltà di determinazione delle tariffe secondo i principi recati dall’art. 1, comma 652 della legge 147/2013, ha proceduto ad una determinazione forfetaria dei costi del servizio, in assenza del piano economico finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, avvalendosi di una stima dell’ufficio competente”.
Tale omissione si pone in contrasto con l’art. 1, comma 683 della legge 147/2013, che pur consentendo la modalità “semplificata” prevista dall’art. 1, comma 652, considera comunque imprescindibile, ai fini della determinazione dei costi del servizio, un piano economico finanziario redatto dal soggetto gestore.
Siffatto obbligo si evince chiaramente dal tenore letterale dell’art. 1, comma 683 della legge 147/2013, il quale dispone, testualmente, che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.
Questo ulteriore capoverso, pone fine alla controversa querelle, riferita dall’allora Assessore al bilancio, la quale, nel far riferimento alle competenze di deliberato tra giunta e consiglio, sosteneva che la Regione Siciliana è a statuto speciale, ed in un parere espresso dalla CGA, le competenze di deliberazione vengono affidate alla Giunta e non al Consiglio; questo per quel che concerne l’applicazione della (TARSU. Ma sulla TARI, l’approvazione dipende dal consiglio).
Tale documento è essenziale ai fine della legittima determinazione della tariffa, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza tributaria (Ctr Campania sentenza n. 8283/2017), senza alcuna possibilità di procedere ad approssimazioni di sorta nella parametrazione dei costi del servizio, da coprire integralmente.
In considerazione della complessità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

 

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