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sabato 27 Aprile 2024

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Bagheria. Il Comune dovrà ripristinare il servizio di assistenza ad un disabile

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disabilitàIl Tar della Sicilia ha accolto il ricorso di un genitore disabile di Bagheria e ha condannato il Comune per non avere erogato il servizio di assistenza.
La seconda sezione del Tar presieduta da Carlo Modica de Mohac, Roberto Valenti, Consigliere, Estensore e Sebastiano Zafarana, Referendario, sottolinea che il Comune deve assegnare  al piccolo “un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale per l’intero monte ore di frequenza scolastica nonchè per il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal piccolo -Omissis- e dai ricorrenti per la mancata tempestiva assegnazione dell’assistente specializzato con riferimento all’attuale anno scolastico 2014/2015 e la conseguente condanna del Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una somma a tale titolo, per l’annullamento del silenzio serbato dalla P.A. all’istanza del 10/7/2014 con la quale i ricorrenti invitavano il Comune ad assegnare al minore un assistente specializzato di ore adeguato alla patologia sin dall’inizio dell’anno scolastico.”
L’amministrazione dovrà anche pagare 250 euro per le spese processuali.
Adesso è probabile che anche i genitori degli altri bambini seguano questa procedura giudiziaria.
Di seguito il testo della sentenza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3441 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-e -OMISSIS-, nella qualità di esercanti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. __________________, con domicilio eletto presso __________in Palermo, Via __________________;
contro
Comune di Bagheria in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. _____________, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. _____________ in Palermo, _____________;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per il riconoscimento
del piccolo -OMISSIS- ad essere assistito da un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale e, conseguentemente,
per la condanna
del Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad assegnare al piccolo -OMISSIS-un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale per l’intero monte ore di frequenza scolastica
nonchè per il risarcimento del danno non patrimoniale
sofferto dal piccolo -OMISSIS- e dai ricorrenti per la mancata tempestiva assegnazione dell’assistente specializzato con riferimento all’attuale anno scolastico 2014/2015 e la conseguente condanna del Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una somma a tale titolo, per l’annullamento del silenzio serbato dalla P.A. all’istanza del 10/7/2014 con la quale i ricorrenti invitavano il Comune ad assegnare al minore un assistente specializzato di ore adeguato alla patologia sin dall’inizio dell’anno scolastico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bagheria in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori avv. _____________e avv. _____________;
Ritenuto che, in relazione alla documentazione versata in atti, deve valutarsi allo stato sussistente l’allegato pregiudizio grave e irreparabile conseguente alla mancata assegnazione del servizio di assistenza alla comunicazione (al quale la domanda di parte è stata circoscritta), per cui va accolta la domanda cautelare di parte ricorrente con conseguente obbligo dell’amministrazione di garantire, con decorrenza immediata, il servizio di assistenza alla comunicazione, siccome richiesto dalla parte ricorrente, ritenendo che anche nella dichiarate fase di dissesto in cui versa il Comune intimato l’ente locale è tenuto ad assicurare i servizi essenziali, tra i quali quello per cui è causa è da annoverare, come per altro riconosciuto dallo stesso Comune con la delibera di individuazione dei servizi essenziali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto dispone che l’Amministrazione provveda all’erogazione del servizio siccome specificato in motivazione;
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 giugno 2015.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida, per la presente fase in €. 250,00
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac, Presidente FF
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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