°
___
______
  • Minima ___°
  • Massima ___°
___
______
Aprile 29th 2024, lunedì
°
   ___
  • TEMPERATURA
    ° | °
  • UMIDITÀ
    %
  • VENTO
    m/s
  • NUVOLOSITÀ
    %
  • ALBA
  • TRAMONTO
  • MAR 30
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • MER 1
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • GIO 2
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • VEN 3
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %

lunedì 29 Aprile 2024

lunedì 29 Aprile 2024

Casteldaccia. Fabio Spatafora resta sindaco. Il Tar sospende il provvedimento

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
12 minuti

spataforaIl Tribunale amministrativo per la Sicilia ha avvolto il ricorso di Fabio Spatafora accogliendo la richiesta di sospensiva del decreto con cui era decaduto da primo cittadino. Spatafora quindi ritorna ad essere sindaco di Casteldaccia.La sentenza è stata emessa ieri dalla prima sezione del Tar.
Spatafora era difeso dall’avvocato Paolo Starvaggi che ha presentato ricorso contro il Presidente della Regione Rosario Crocetta e l’assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana.
Spatafora chiedeva l’annullamento del decreto di scioglimento del consiglio comunale e la nomina del commissario straordinario Giuseppe Amato. Il decreto aveva inoltre inserito il Comune di Casteldaccia nella tornata elettorale dell’11 giugno.
Il Comune era stato dichiarato decaduto sia nel consiglio comunale ma anche nel sindaco e nella giunta perché il consiglio comunale non aveva approvato la delibera di dissesto finanziario.
Il Tar ha quindi accolta la richiesta di sospensiva presentata dall’avvocato Starvaggi   che ha contestato l’articolo secondo il quale il decreto approvato dalla Regione che determinava la decadenza dei comuni che non approvano i bilanci potesse essere retroattiva.
“Ha prevalso il buon senso. Casteldaccia non era pronta per andare a votare. Le elezioni sarebbero state falsate.  
Adesso non abbasseremo la guardia. Samo stanchi di essere rappresentati da chi fa gli interessi personali.”  
La Regione comunque nominerà un commissario ad Acta a sostituzione del consiglio comunale che resta decaduto per non avere approvato il dissesto finanziario.

di seguito il decreto emesso dal Tar

 

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2017, proposto da: Spatafora Fabio, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Starvaggi, con domicilio eletto presso lo studio Giorgia Lo Monaco in Palermo, via Fiume,N 6; 

contro
Presidente della Regione Siciliana non costituito in giudizio; 
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana non costituito in giudizio; 
Comune di Casteldaccia non costituito in giudizio; 

nei confronti di
Giuseppe Amato non costituito in giudizio; 
Maurizio Nasca non costituito in giudizio; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

“-del Decreto n. 542/Gab del 12/04/2017, trasmesso al Comune di Casteldaccia, con nota prot. n. 6327 del 13/04/2017 e notificato con nota prot. 5615 del 14/04/2017, emesso dal Presidente della Regione Siciliana, con cui si decreta: Art. 1) per le motivazioni descritte in premessa, si dichiara lo scioglimento del Consiglio Comunale di Casteldaccia e l’avvenuta decadenza del Sindaco e della Giunta; art. 2) il sig. Amato Giuseppe è nominato Commissario Straordinario in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, fino alla prima tornata elettorale utile;
“- della proposta dell’Assessore Regionale della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni assorbite ed espresse nel sopracitato decreto N. 542/gab del 12/04/2017;
“- della circolare dell’Assessorato Autonomie locali prot. n. 13571 serv.1 del 16 settembre 2016 ;
“- di ogni altro atto connesso e consequenziale, anche non conosciuto, compreso il D.A. n. 98 del 14/04/2017, con cui l’Assessore delle Autonomie Locali, ha decretato l’inserimento del Comune di Casteldaccia tra i comuni ammessi al rinnovo degli organi amministrativi per l’11/06/2017”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente, sindaco del Comune di Casteldaccia, è stato dichiarato decaduto, unitamente alla Giunta municipale, in forza dei provvedimenti impugnati, in conseguenza dello scioglimento del Consiglio comunale per mancata approvazione, nei termini assegnati, della dichiarazione di dissesto finanziario e ciò in applicazione del combinato disposto degli articoli 109/bis O.R.EE.LL., 58 della L.R. n. 26/93 e 243 quater, co. 7, D.Lvo n. 267/2000, nonché (relativamente al Sindaco ed alla Giunta) dell’art. 2 della L.Reg. sic. n. 6 del 29.03.2017;
Premesso, altresì, che l’art. 5, comma 1, L. Reg. sic. 11 agosto 2016 n. 17, recante “Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunali e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori“, ha modificato l’art. 11 (“Cessazione dalle cariche”) della L. Reg. sic. n. 35/1997, nel senso che “la cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa (tra cui la mancata approvazione della delibera dichiarativa del dissesto; NdiR) comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario“, estendendo a detti organi la decadenza originariamente prevista per il solo consiglio comunale;
– che nel comma 2 del predetto art. 5 era stabilito che “2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 35/1997, come sostituito dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”;
– che le norme della L.Reg.sic. n.17/2016, per effetto della successiva disposizione dichiaratamente interpretativa di cui all’art. 2 (“Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali“) della L.Reg.sic. n. 6/2017, sono divenute immediatamente applicabili con conseguente decadenza del sindaco e della giunta in tutte le ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per qualunque causa tra cui, appunto, anche la mancata approvazione della dichiarazione di dissesto;
Considerato che parte ricorrente pone all’attenzione di questo T.A.R. una complessa questione esegetica anche in termini di compatibilità\incompatibilità costituzionale del citato art. 2 L.Reg. sic. n. 6/2017, pubblicata nella G.U.R.S. n. 13 del 31.03.2017, nella parte in cui ha disposto che “Il comma 2 bis dell’articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 (già modificato dall’art. 5. della L. Reg. sic. 11 agosto 2016, n. 17) “si interpreta come immediatamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17”;
– che la questione – come riconosce lo stesso ricorrente – è stata già oggetto di specifico parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (C.g.a.) n. 280 del 11/04/2017, in cui si afferma il principio che, alla luce della testuale formulazione dell’art. 2 della richiamata L.Reg. sic. n. 6/2017 (che si qualifica di interpretazione autentica e quindi con effetti retroattivi), “è dovere della Presidenza della Regione disporre la decadenza dei Sindaci dei Comuni i cui consigli comunali siano stati già sciolti, nonché, per i Comuni i cui consigli comunali debbano essere sciolti, disporre contestualmente la decadenza dei relativi Sindaci”;
– che, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, il quadro normativo in questione potrebbe anche interpretarsi in modo diverso e comunque, nell’esegesi fornita, al momento, dal C.g.a. nel precitato parere n. 280/2017, le “questioni di costituzionalità nei confronti dell’art. 2, 1.r. n. 6/2017, … sembrano prima facie non manifestamente infondate, alla luce dei principi in tema di norme di interpretazione autentica e di norme retroattive, e dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, economicità dell’azione amministrativa” (cfr. parere cit.), tanto da suggerirsi alla stessa Presidenza della Regione di valutare di costituirsi, nei prevedibili prossimi giudizi, “ad adiuvandum anziché in resistenza, o semplicemente rimettendosi alla decisione del giudice”;
Ritenuto che effettivamente il C.g.a., pur esprimendosi in sede consultiva e non giurisdizionale, ha tuttavia delibato, di fatto e nei termini predetti, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 L. Reg. sic. n. 6/2017 cit. (questione ora sollevata, nel ricorso in esame, per contrasto della norma, autodichiaratasi interpretativa-retroattiva, con i principi della materia “e dunque gli articoli 2,3,51, 97 e 117 della Carta Costituzionale in combinato disposto con Part.3 del Protocollo Addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali” (così a pag. 16 del ricorso)];
Considerato che una eventuale conforme delibazione in sede giurisdizionale di detta questione di incostituzionalità non può che essere rinviata al momento dell’esame collegiale dell’incidente cautelare;
Ritenuto sussistente il palese pregiudizio a carico del ricorrente ed in particolare del munus pubblico di cui lo stesso risulta investito per effetto della volontà a suo tempo direttamente espressa dal corpo elettorale popolare, ossia mediante l’espressione della massima forma di sovranità democratica, costituzionalmente garantita;
Considerato, peraltro, che, alla stregua di quanto emerge da citato parere del C.g.a., lo stesso Presidente della Regione siciliana, che ha emanato l’impugnato Decreto n. 542/Gab del 12/04/2017di decadenza del ricorrente, ha ritenuto (nella richiesta del citato atto consultivo del C.g.a.) che l’art. 2, 1.r. n. 6/2017 sia affetto da incostituzionalità per i profili considerati, tanto da postularne addirittura la possibile “disapplicazione” in sede amministrativa;
– che, pertanto, la posizione sostanziale espressa, in sede consultiva, dall’Amministrazione regionale oggi intimata, appare essere in sintonia, ossia “ad adiuvandum”, rispetto alla posizione difensiva assunta dal ricorrente;

P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare interinale di cui in motivazione e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla trattazione dell’incidente cautelare in sede collegiale, al cui fine fissa la Camera di consiglio del 18 maggio 2017.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo il giorno 27 aprile 2017.

 

°
___
______
  • Minima ___°
  • Massima ___°
___
______
Aprile 29th 2024, lunedì
°
   ___
  • TEMPERATURA
    ° | °
  • UMIDITÀ
    %
  • VENTO
    m/s
  • NUVOLOSITÀ
    %
  • ALBA
  • TRAMONTO
  • MAR 30
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • MER 1
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • GIO 2
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %
  • VEN 3
    ° | °
    Nuvolosità
    %
    Umidità
    %