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sabato 20 Aprile 2024

sabato 20 Aprile 2024

La gestione della politica

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benfante-nuovadi Nicolò Benfante
La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata trova fondamento giuridico nell’articolo 48 del D.Lgs. n° 159 del 06/Settembre/2011 meglio noto come Codice Antimafia; inoltre per l’assegnazione e la gestione di un bene, come previsto dalla Legge 109/96, si tende a seguire delle linee guida che dovrebbero garantire:

  • Trasparenza;
  • Ottimizzazione del processo che porta al riutilizzo sociale,
  • Miglioramento della gestione del procedimento di assegnazione;
  • Associazionismo di rete per le organizzazioni che operano nel tessuto sociale cittadino con finalità progettuali anche diverse tra loro;
  • Diffusione della cultura della legalità anche attraverso risultati e processi di investimento che tendono al reale riutilizzo sociale del bene stesso.

Premesso che l’assegnazione di un bene confiscato rientra nel patrimonio indisponibile dell’ente ed il suo riutilizzo dovrebbe essere finalizzato per scopi istituzionali e sociali.
Recentemente ho avuto modo di seguire la vicenda dell’ICRE quale sorte di un bene confiscato ed affidato alla gestione patrimoniale-amministrativa dell’ente Bagheria.
Le linee guida sulla gestione di un bene sono abbastanza chiare; eppure la trasparenza e la cultura della legalità, baluardo di un progetto politico di questa amministrazione, sembrano appartenere ad un passato degli altri rispetto al “Vostro presente”; oserei nel dire “si stava bene quando si stava peggio” almeno coesisteva una certa democrazia al dialogo-confronto.
Tutto mi sarei aspettato dalla mala-gestio di codesta amministrazione, ma non di appurare che il riutilizzo è stato finalizzato ad un centro di raccolta rifiuti smistati volgarmente definito in un linguaggio profano “discarica”.
In tema di legittimità, penso che l’utilizzo del predetto bene, quale centro raccolta rifiuti, sia ben diverso dal fine istituzionale previsto dalla legge.
Certamente, parte della comunità bagherese, compreso il sottoscritto, è lontana dal pensare e prevedere un futuro all’avanguardia come la solerzia ed efficacia dei nostri Amministratori, che hanno un alto e spiccato senso di una gestione differenziata del rifiuto.
Mi sovviene una famosa frase trascritta in un antico abbeveratoio alle porte di Bagheria, che recitava “solo i porci sporci sporcano l’acqua”; al di là di un linguaggio ortodosso, (nessun intendimento negativo per la figura del maiale quale elemento di spicco in Orwell nella fattoria degli animali) ma il sottile e profondo significato tende verso l’utilità e salvaguardia di un bene comune, fondamentale, primario e necessario. l’acqua !
Oggi potremmo recitare “solo i porci sporci sporcano ……….
Al di là della battuta espressa, nel rimanere in tema di rifiuti, vorrei esprimere un malcontento generale da parte di cittadini che manifestano una poco chiara e trasparente richiesta di pagamento della Tari 2016 che sta pervenendo in questi giorni.
Ci si chiede se la richiesta di assoggettamento dell’80% della Tari 2016, avanzata dal Comune di Bagheria, sia legittima e quale sia il saldo eventuale da pagare.
Alla luce della recente sentenza sulla Tares 2013 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale, i diversi quesiti da porre siano dettati dalla certezza del dubbio:

  • E’ legittimo richiedere, attraverso avvisi di pagamento, una Tassa rifiuti (TARI), pari all’80% del precedente anno ?
  • Sulla scorta di quale bilancio consuntivo abbiamo introitato un costo del servizio certo, tale da poter determinare un acconto dell’80% ?
  • E’ legittimo riconoscere la percentuale in acconto dell’80%, per un costo del servizio incerto e non definito a consuntivo, in assenza di bilancio di previsione?
  • E’ legittimo approvare, con delibera di Giunta Municipale, l’impianto della Tari senza un idoneo ed adeguato piano economico finanziario previsto per legge?
  • Le tariffe applicate, che non possono più essere espressione di scelte politiche, scaturiscono da elaborazioni che devono fare riferimenti a dati oggettivi, in grado di misurare il rifiuto conferito?
  • E’ stato applicato il comma 683 (Legge Stabilità) che prevede che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.
  • E’ plausibile dichiarare la delibera di G.M., che ha approvato la Tari, affetta da incompetenza funzionale ?

 
Fino a quando l’incompetenza amministrativa, la non trasparenza, lo sbarramento di dialogo, l’ignoranza tecnico-contabile e la pochezza dei temi trattati, è fortemente radicata in questo territorio, difficilmente intravedo una luce che segni il percorso di rinnovamento per il nostro paese oramai alla deriva.
Cordialmente                                                                                                                                               Dott. Nicolò Benfante

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