Siamo a conoscenza che la problematica dei comuni del Sud vanta un primato negativo per quanto concerne il dissesto e il predissesto; la situazione è seria e particolarmente grave legata, in particolar modo, alle reali esigenze di bilancio in disavanzo per scarsi o mancati introiti di riscossione ed alle carenti condizioni strutturali di personale adibito a ricercare e combattere le sacche di evasione in continuo aumento.
Non a caso, una buona parte dei comuni per carenza di personale formato ed adeguato, esternalizzano il servizio di riscossione a società con lo scopo di reperire quanto più possibile le somme da tasse non pagate e colmare, per quanto possibile, il “BUCO” finanziario che rischia, seriamente, di essere trasferito in eredità per “successione” alle future generazioni.
Riporto parzialmente un passo del mio ultimo articolo pubblicato in data 28 marzo sul sito on-line della “voce di bagheria” con il quale facevo riferimento alla società SO.GE.R.T. S.p.A affidataria in concessione del servizio di riscossione per conto del comune di Bagheria:
“Non a caso, il Comune di Bagheria ha, recentemente affidato, con gara su piattaforma MEPA, la concessione del servizio di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n° 639/1910, alla società SO.GE.R.T. (Società gestione riscossione tributi) S.p.A. con sede legale in Grumo Nevano (NA).
In buona sostanza, non entro nel merito dell’affidamento perché non di mia competenza; vorrei mettere in evidenza a quanti non molti chiaro, il significato della procedura coattiva mediante ingiunzione fiscale.
La SO.GE.R.T. S.p.A. nella qualità di Concessionario per il recupero del credito, procederà ad esecuzione forzata (pignoramento immobiliare, mobiliare e presso terzi ovvero istituti di credito, di previdenza, datore di lavoro, inquilini) nonché al fermo amministrativo e all’iscrizione ipotecaria, con l’aggravio degli oneri ex art. 1 comma 803 l. 160/2019 al 6% nonché di ulteriori interessi e spese.
Al riguardo, ritengo che il Concessionario, nell’espletamento della procedura per il recupero coattivo dei tributi, è legittimato a notificare un atto di pignoramento presso terzi (istituti di credito) con ordine di pagamento stragiudiziale ai soggetti puntualmente individuati quali “debitor debitoris” concedendo un termine di 60 giorni per rendere l’eventuale dichiarazione di quantità e, se positiva, il conseguente versamento della somma richiesta.
In altre parole, il Concessionario, per il reperimento del proprio credito tributario, attraverso lo strumento del pignoramento, chiede ai vari istituti di credito l’individuazione
del creditore (se detiene conto/i corrente), e laddove esistente la banca rilascia una dichiarazione di quantità della somma richiesta e provvede al pagamento”.
Ebbene, dopo quanto esposto, a distanza di circa 60 giorni, mi pervengono telefonate, avvisi via social, mail di clienti ma non solo, ai quali sono stati pignorati i conti corrente intrattenuti nei diversi istituti di credito per l’importo sino al soddisfo del tributo comunale NON soluto.
Sicuramente a molti lettori era sfuggito tale articolo, ma esaminiamo le diverse sfaccettature e conseguenze del debitore che riceve un pignoramento presso terzi.
In primis la SO.GE.R.T. S.p.A, in qualità di creditrice per conto dell’Ente è legittimata ad agire per il recupero del credito e notificare un atto di pignoramento presso terzi;
Premesso ciò, il debitore che detiene un conto corrente, a seguito atto di pignoramento, si ritrova parzialmente o interamente il conto bloccato sino al soddisfo della somma richiesta e vantata dalla società;.
Se il debitore detiene più conti correnti può trovarsi nella situazione di avere i conti intrattenuti pignorati per la richiesta della somma a soddisfo della società; qualora il prelevamento ha soddisfatto la richiesta, occorre intervenire repentinamente presso gli uffici della società per la richiesta di sblocco degli altri conti correnti e liberare le somme intrattenute.
Inoltre può anche accadere che il titolare del conto corrente emetta degli assegni a pagamento, consapevole del saldo sul conto, e ritrovarsi con l’amara sorpresa di ritrovarsi il conto incapiente a causa del prelevamento forzoso in via stragiudiziale, oltre ad avere emesso un assegno che risulta impagato e correre il serio rischio di essere protestato.
Parimenti capita sovente fare dei bonifici a pagamento di servizi/prestazioni ricevute e ritrovarsi con la dicitura di pagamento non andato a buon fine perché conto insufficiente.
Ed ancora, il caso di un dipendente impiegato presso una ditta/società che risulta non aver pagato dei tributi comunali e la società di riscossione notifichi il pignoramento delle somme del debitore presso il datore di lavoro al fine di trattenere e recuperare le somme richieste dall’emolumento spettante al dipendente. In questo caso il datore di lavoro si trova costretto a trattenere, malvolentieri, le somme dall’emolumento sino al soddisfo dell’importo a debito richiesto, pena la possibile sanzione (a carico del datore) in quanto obbligato per legge.
A conclusione di quanto esposto, lascio a Voi le considerazioni del caso; mi limito semplicemente a rilevare le passibili difficoltà delle attività in un economia sempre più allentata e in decremento oltre alla beffa di essere soggetti pignorati e tantomeno credibili ai diversi istituti di credito.