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martedì 8 Ottobre 2024

martedì 8 Ottobre 2024

La vertà sulla rottamazione dell’Ente

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13 minuti

benfantedi Nicolò Benfante

Recentemente, ho avuto modo di leggere sul giornale di Sicilia del 17/Marzo/2016 un articolo a firma di Pino Grasso dal titolo “tasse evase a Bagheria, il Comune va a caccia di 5 milioni”; nel predetto articolo viene evidenziato l’intenzione da parte dell’Ente di voler recuperare risorse finanziarie di tasse inevase e magari attraverso quel regolamento approvato dal Consiglio Comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse, con il quale il cittadino, tramite adesione, può definire la propria posizione debitoria con esclusione delle sanzioni applicate alle ingiunzioni fiscali come da provvedimenti notificati dal 2000 sino al 31 Dicembre 2016. Fanno eccezione le sanzioni del codice della strada che seguono un iter diverso.

Sempre leggendo: “E’ un’azione importante – spiega l’Assessore alle Finanze, Maria Laura Maggiore – sia per gli interessi dei cittadini sia per quelli dell’Amministrazione Comunale, la nostra proposta infatti è un’opportunità che il comune ha voluto cogliere, perché in questo modo viene anche incontro alle famiglie e alle attività imprenditoriali e ai commercianti che vivono delle difficoltà economiche

Intanto mi sono meravigliato del fatto che questo articolo non è stato pubblicato dai giornali on-line locali, forse non è stato inoltrato per dimenticanza; neppure nella rassegna stampa dell’ente ho trovato riferimento tranne per un articolo di riferimento alla rottamazione dei ruoli di riscossione Sicilia del 02/marzo scorso, ma penso che parliamo di ben altro.

A questo punto sarebbe auspicabile fare chiarezza alla confusione che si sta ingenerando; forse volutamente l’Amministrazione ricerca dei meriti politici-amministrativi di quei consensi popolari che va ulteriormente perdendo; forse l’incoscienza di un gruppo di pseudo-politici di bassa borgata che per la loro manifesta incompetenza ad oggi maturata, cercano di poter alleviare i danni che hanno e continuano a perpetrare nella mala gestio di un ente ancor di più dissestato.

Ricordo a me stesso che eventuali danni erariali di natura finanziario-economico, dopo il dissesto, sono da ricondurre ed accertare agli Amministratori o Funzionari che li hanno generati. (Cass. 30 Marzo 2006 n. 7508; Cass. 02 Maggio 2007 n. 11854; Cass. 10 Maggio 2007 n. 10700)

Dopo quanto sopra, entriamo nell’argomento testuale.

Premesso che l’Ente con Deliberazione n° 16 del 16/01/2017 ha appovato un regolamento relativo alla definizione agevolata dei tributi comunali di cui  al D.L. 193/2016 convertito nella L. 225/2016, a firma dell’Assessore alle finanze e del Sindaco.

Premesso che il regolamento de quo, consta appena di sette articoli; all’art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione –  al comma 1, si fa riferimento alla disciplina agevolata delle entrate anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di INGIUNZIONE FISCALE ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate;

Inoltre al comma 3, che recita: “i debitori delle somme dovute dal comune di Bagheria, richieste mediante notifica di INGIUNZIONE FISCALE, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 ed il 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell’atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie”.

Al comma 4 è previsto che “per le sanzioni amministrative da codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n° 689.

Ma cerchiamo intanto di capire, cosa significa INGIUNZIONE FISCALE, che è stato riportato in grassetto ed oltremodo sottolineato per evidenziarne appunto la caratteristica.

L’ingiunzione fiscale è quel provvedimento amministrativo che dovrebbe essere utilizzato dagli enti locali col quale viene ordinato al contribuente di pagare, nel termine di 30 giorni dalla notifica, quanto dovuto all’ente creditore. Si tratta di uno strumento disciplinato dal Regio Decreto n. 639 del 14 Aprile 1910.

Per la riscossione coattiva dei propri tributi ed entrate patrimoniali gli enti locali possono scegliere a loro discrezione tra il “RUOLO e “l’INGIUNZIONE FISCALE”, il primo soggetto ad aggio per la riscossione dei concessionari abilitati, il secondo non prevede l’aggio e risulterebbe più economico per l’ente.

Non mi risulta che l’ente abbia mai adottato la disciplina dell’ingiunzione fiscale per la riscossione dei crediti, semmai risulterebbe il contrario, che abbia affidato al concessionario terzo la riscossione dei diversi tributi.

D’altronde una pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10958 del 25 Maggio 2005, nel motivare la propria decisione, ha fornito un interessante  excursus storico-comparativo dei due sistemi di riscossione coattiva (Ruolo – ingiunzione fiscale) formulando un importante indirizzo comparativo: “mentre la disciplina relativa alla riscossione attuata mediante ruolo ha avuto una evoluzione significativa e positiva …, la normativa del 1910 è rimasta sempre la stessa per cui esiste la necessità di una interpretazione che valga a raccordare le norme emanate in un tempo molto lontano ed in un contesto storico e giuridico molto diverso ai principi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti di tutela prima non previsti …”

L’ingiunzione fiscale gode della stessa forza coattiva del “RUOLO” ed è un atto complesso emesso dal Concessionario della Riscossione, sia sulla base dell’iscrizione del contribuente moroso in una specifica lista di carico coattiva ricevuta direttamente dall’Ente Impositore, sia come “sbocco” naturale dell’iter della riscossione a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente sugli atti precedentemente emessi per lo stesso debito quali l’avviso di pagamento e il sollecito notificato.

Tengo altresì a precisare che l’ingiunzione fiscale è cosa ben diversa dall’Avviso di Pagamento o Intimazione di Pagamento emesso sempre dall’ente di riscossione, in realtà parliamo di momenti precedenti all’azione esecutiva forzosa.

L’ingiunzione fiscale:

  • Comunica al contribuente, nel dettaglio, il suo debito nei confronti dell’Ente Impositore;
  • E’ atto propulsivo all’adempimento, nonché titolo esecutivo e precetto;
  • Informa il contribuente delle conseguenze del mancato adempimento.

Trascorsi 30 giorni dalla data di notifica, in assenza di pagamento e sempre che non sia stata concessa sospensione o dilazione, il contribuente incorre in uno stato di morosità che autorizza il Concessionario della Riscossione a dare avvio alle procedure esecutive esattoriali (dalle misure cautelari del fermo amministrativo e dell’ipoteca al pignoramento mobiliare, immobiliare ecc.) ai fini del soddisfacimento del credito.

Il contribuente, dunque, deve tener presente che dalla data di notifica dell’ingiunzione fiscale iniziano a decorrere i termini per il pagamento del dovuto o per contestare, tramite apposito ricorso, la legittimità dell’importo ingiuntogli.

Il Ricorso deve essere presentato all’Ente Impositore che ha iscritto il contribuente nella lista di carico. Va proposto, invece, nei confronti nel Concessionario della Riscossione solo per i vizi propri dell’atto e gli eventuali errori di notifica dello stesso.

A questo punto mi chiedo:

Chissà quante ingiunzioni fiscali sono state emesse a carico dei cittadini, ancor di più sarebbe auspicabile sapere quali sono le somme iscritte in bilancio per recupero evasione tributaria dal momento che QUESTA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE non ha, ad oggi, approvato alcun bilancio di competenza del suo periodo politico-amministrativo.

Inoltre, da quanto pervenutomi per email, a seguito di un incontro in Roma in data 18/01/2017, avvenuto con il Direttore Centrale della Finanza Locale Dr. G. Verde che si occupa di procedure di dissesto, tra i tanti quesiti posti, alla richiesta specifica sulla rottamazione cartelle esattoriali, se i comuni devono emanare apposito regolamento per attuazione, ha risposto con un secco, categorico e significativo NO !

Chissà se questa Amministrazione che intende recuperare le somme evase dal 2000 al 2016 è a conoscenza del dato certo che deve riscuotere, parimenti la somma riscossa ante-dissesto deve essere versata all’O.S.L..

Chissà se hanno portato a conoscenza i cittadini, che aderire alla fantomatica definizione agevolata, significa anche dover rinunziare al contenzioso di tributi/tasse adito ed intrattenuto presso la Commissione Tributaria provinciale di Palermo;

Chissà se questa Amministrazione ha portato a conoscenza i cittadini che non avendo alcun bilancio (ricordo a me stesso che il bilancio di previsione 2017 scade il 31-Marzo), come ed in che modo logico-finanziario imputerà le somme da introitare o incassate con il nuovo sistema di armonizzazione contabile ?

Cosa ben diversa risulta essere il ruolo per rottamazione cartelle tramite Riscossione Sicilia, per la quale la normativa prevede che, per i carichi affidati agli agenti di riscossione Sicilia o Equitalia, dal 2000 al 2016, i debitori POSSANO estinguere il debito delle cartelle di pagamento senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive comprese in tali carichi e gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del DPR n° 602/73.

Mentre scrivo, vengo a conoscenza dell’esito parlamentare in Commissione Ambiente, la rottamazione delle cartelle di Equitalia, “trova” la proroga all’interno del decreto terremoto, pertanto l’istanza di adesione alla rottamazione slitta al prossimo 21 Aprile.

Sono del parere che prima di poter aderire o definire qualsivoglia estinzione debitoria di rottamazione cartella/e, occorre informarsi al fine di valutarne la convenienza o desistere da tale agevolazione.

Infine, occorre valutare se la definizione è veramente agevolabile per il singolo individuo, o meglio capire se è favorevole aderire o meno, soprattutto, per quei casi in cui è in essere un contenzioso adito per tasse illegittime (Tarsu, Tares. Tari), al di là della conveniente soluzione debitoria proposta dall’ente, di due rate entro i mille euro;

Mentre per il ruolo esattoriale, valutare singolarmente il proprio ruolo avendo contezza delle relative iscrizioni a ruolo di imposte dirette (Irpef – Ires – Irap- Contributi Previdenziali), indirette (Iva – Registro – Ipotecaria – accisa – bollo), tasse o tributi comunali al fine di vagliarne la datazione ed eventuali interessi di mora o vagliare le singole cartelle notificate scaturenti da accertamento con relative sanzioni al 100%.

Penso che una seria, vera, credibile e trasparente propaganda sulla differente questione giuridica fosse stata dovuta oltre che necessaria per spiegare alla cittadinanza tutta  i termini di un regolamento che per molti versi risulterebbe, dopo quanto sopra esposto, vano ed inutile, se non per il fatto di avere sparso al vento ulteriore polvere di stelle.

Cordialmente

                                                                                                                                    Dott. Nicolò Benfante

 

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