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sabato 27 Luglio 2024

sabato 27 Luglio 2024

Bagheria. Nuovi effetti sul ricorso Tares 2013. di Nicolò Benfante

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benfante-nuovadi Nicolò Benfante
Come già ho avuto modo di pubblicare in precedenza, comincia sempre più a profilarsi l’orientamento giuridico di alcune delle sezioni della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, riguardo la Tares 2013 emessa dal Comune di Bagheria.
Recentemente la sezione n° 08 nel pronunciare la sentenza di accoglimento del ricorso, ha emesso il seguente dispositivo:
Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato. Condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente di € 150,00 (centocinquanta/00), oltre il rimborso del contributo unificato di € 30,00 (trenta/00) della presente controversia”.
Questa sentenza, rispetto alle altre, nello specifico, condanna l’ente ed annulla del tutto l’atto impugnato in quanto “riconosce e ritiene illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale, una delibera di giunta comunale di variazione delle tariffe della tassa in esame emanata sotto la vigenza della L. 142/90 su cui risulti basato l’atto impositivo impugnato dal contribuente Cass. N° 16810/2003” ,
Va da sé “che l’art. 32 lett. G) della Legge 142/90 – L.R. 48/91, prevede che la potestà in materia tributaria rientra nella competenza del Consiglio Comunale: l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e alla lett. A) i regolamenti”.
<<Tale norma è tuttora in vigore in Sicilia tale competenza è stata ritenuta comprensiva di tutti gli atti in materia tributaria compresi la fissazione e l’aggiornamento delle aliquote delle tariffe: in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della L.142/90, di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui art. 32 lett. g), demandava alla competenza dei Consigli comunali “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi” competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all’adeguamento della aliquote del tributo è il predetto Organo Consiliare>>
Nella sostanza, oltre ad esplicitare che la delibera di G.M. n° 188/2013, con cui il Comune di Bagheria ha convalidato la determina sindacale n° 63/2013, avente ad oggetto “TARSU per l’anno 2013 – Determinazione della tariffa Tarsu 2013” confermando il sistema di tassazione Tarsu e determinate le tariffe, a modifica di quanto deliberato con l’atto n. 69/2013, è affetta da incompetenza funzionale, trattandosi di atti (delibera di Giunta e determina sindacale) emessi da organi non dotati di alcuna potestà amministrativa , in Sicilia, in materia di determinazione di tariffe TARES.
Pertanto, nel riconoscere l’illegittimità dell’aumento stabilito per l’anno 2011, sussiste di riflesso, anche nella situazione dell’impianto Tares in esame.
 
 
 

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